LA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”: OVVERO LA CURA E L’ASSISTENZA DEISTITUZIONALIZZATA
Finalmente una legge che potrebbe centrare almeno in parte l’obbiettivo di fornire assistenza reale alle persone con gravi disabilità rimaste prive del fondamentale sostegno della famiglia che – come spesso accade in questi casi – probabilmente si era prese cura di loro per l’intera esistenza.
E’ la cosiddetta legge sul “dopo di noi”.
Tecnicamente si tratta della legge 112 del 22 giugno 20216, che disciplina l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
1. Ma quali sono le finalità di questa legge?
La “112” nasce dall’esigenza di assicurare assistenza cura e protezione ai soggetti con grave disabilità (vedremo poi cosa si intende con questa espressione) soprattutto quando venga meno, o comunque manchi, un adeguato sostegno da parte dei genitori e della famiglia.
La legge indica gli strumenti per prevedere questo tipo di situazioni critiche e provvedere ad affrontarle in modo progressivo, anche già mentre i genitori del disabile siano ancora in grado di occuparsi personalmente di lui.
Innanzitutto la legge si rivolge solo ai soggetti con grave disabilità , ovvero ai soggetti che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbiano ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale, inoltre la disabilità non deve derivare dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
La legge si propone innanzi tutto di dare una definizione uniforme delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale, istituendo un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” con una dotazione di oltre 180 milioni di Euro in tre anni (art. 3), affinché le autonomie regionali non si ritorcano contro i cittadini creando sperequazioni e differenziazioni in un campo così delicato.
L’accesso al Fondo non è immediatamente possibile in quanto esso è subordinato alla sussistenza di requisiti che verranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata c.d. Stato Regioni.
Obiettivo primario della legge è la de-istituzionalizzazione dell’assistenza al disabile grave, facendolo uscire da ospedali e case di cura, promuovendo percorsi di supporto all’assistenza domiciliare in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento di queste persone.
Per fare ciò la legge cerca di stimolare anche il settore privato, promuovendo la stipula di polizze di assicurazione, di trust, di vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c., di fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, attraverso una fiscalità agevolata.
Così facendo il legislatore riconosce il ruolo che i privati possono avere per il perseguimento importanti finalità pubbliche, in una logica di sussidiarietà orizzontale (art. 118, u.c., Cost.) rispetto all’intervento pubblico.
2. Gli strumenti disciplinati dalla legge.
La legge prevede innanzitutto una maggiore detraibilità (750 euro) per i premi relativi a polizze assicurative c.d. vita, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Gli altri 3 strumenti previsti dalla legge hanno in comune la possibilità di destinare beni e diritti alla cura ed assistenza della persona affetta da disabilità grave affidandoli al un amministratore “professionale” o ad una Onlus che abbia ottenuto il riconoscimento come persona giuridica e che
operi prevalentemente nel settore della beneficenza.
In questo modo si crea un vincolo di destinazione sui beni che diventano un patrimonio separato sia da quello del soggetto che li ha conferiti/destinati a questa finalità che da quello del soggetto, persona fisica o giuridica, che li amministra; inoltre la separazione patrimoniale crea anche un effetto di “protezione patrimoniale” ovvero il fondo nel quale sono confluiti i beni o i diritti, non può più essere aggredito né dai creditori del gestore né da quelli di chi lo ha istituito.
In questo modo il vincolo di destinazione è opponibile a qualunque terzo, e garantisce che essi siano durevolmente ed esclusivamente destinati alla assistenza del soggetto disabile, per tutto il tempo della sua vita.
Vediamo le caratteristiche dei 3 strumenti:
- il trust (istituto di derivazione anglosassone che non ha una disciplina esplicita in Italia, tanto che è necessario fare riferimento ad una legge straniera che lo regolamenti, ma che attraverso questa previsione viene pienamente legittimato per le finalità di protezione dei soggetti deboli)
- i vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. (a differenza dei trust, il beni oggetto del vincolo ex art. 2645 ter possono essere solo quelli immobili o mobili registrati)
- i fondi speciali, “composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario” (questo strumento è assai simile al trust, tanto che è stato soprannominato il trust all’italiana, e necessita di ricorrere ad una disciplina giuridica straniera, ed è una novità assoluta in quanto, fino ad ora, non aveva trovato alcun riconoscimento legislativo).
In questo ultimo caso, il regime fiscale agevolato si estende anche ai fondi speciali istituiti a favore di Onlus, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.
I benefici fiscali per i beni conferiti o destinati attraverso questo tipo di strumenti sono:
- l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale
- l’applicazione delle imposte ipotecarie, catastali e di registro in misura fissa all’atto della separazione patrimoniale riguardante un bene immobile
- l’esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati
- una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati
- possibili agevolazioni IMU, condizionate però all’autonomia dei Comuni.
Attenzione: una disposizione testamentaria o una donazione effettuate ad un soggetto con l’onere di occuparsi un disabile grave non godono di queste agevolazioni fiscali, pertanto anche da questo punto di vista il legislatore ha cercato di incentivare strumenti nuovi e professionali, rispetto alle modalità classiche con cui normalmente i privati affrontavano queste situazioni.
3. Condizioni e requisiti per i benefici.
I tre tipi di negozi di separazione patrimoniale , per poter godere delle agevolazioni, devono essere redatti secondo alcuni criteri e rispettare talune condizioni indicate nella legge (art.6).
Innanzitutto è necessario che essi abbiano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave e che tale finalità sia espressamente indicata nell’atto istitutivo.
Inoltre, è necessario:
che il trust o il contratto di affidamento fiduciario o il vincolo di destinazione siano “fatti per atto pubblico”
che gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave
che i beni siano utilizzati esclusivamente per le finalità assistenziali dichiarate
che l’atto istitutivo/costitutivo contenga una serie di indicazioni quali: l’individuazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli; la descrizione della funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave; l’indicazione delle attività assistenziali necessarie, gli specifici obblighi del soggetto gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, oltre agli obblighi ed alle modalità di rendicontazione; l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del gestore; il termine finale della durata del trust o del fondo speciale o del vincolo di destinazione coincidente con la data della morte della persona con disabilità grave; la destinazione del patrimonio residuo.
Dal punto di vista soggettivo, non è necessario che tali negozi siano istituiti solo dai genitori a favore dei figli disabili, ma chiunque può destinare beni per queste finalità purché a favore di soggetti con grave disabilità.
L’auspicio è che questo intervento, fortemente incentrato sugli incentivi fiscali, faccia crescere le realtà positive già esistenti e non crei semplicemente delle strutture private professionali che si sostituiscano al pubblico, ma tradendo quel desiderio di casa e di famiglia che è la vera base di questa legge.